Abstract
La Chiesa Cattolica sbaglia a dispensare dai divieti di Levitico 18 permettendo matrimoni tra parenti entro il quarto grado? Un amico mi ha posto questa domanda con timore di Dio, sostenendo che la legge divina non può essere soggetta a “interpretazioni cavillose”. Questo articolo analizza la questione con rigore esegetico e teologico.
Scopriamo che:
- Non tutti i divieti di Levitico 18 sono uguali: alcuni esprimono la legge naturale (incesto tra genitori-figli, tra fratelli), altri sono leggi cerimoniali-giudiziali dell’antico Israele
- La Chiesa non dispensa dalla legge divina: gli impedimenti di diritto naturale non sono mai dispensabili; quelli di diritto ecclesiastico (come il matrimonio tra zio e nipote, 3° grado collaterale) possono essere dispensati per giuste cause pastorali
- Tre divieti di Levitico 18 non sono più impedimenti nella Chiesa Cattolica dal 1983: il matrimonio con la moglie del fratello del padre (zia acquisita), con la cognata, e con la sorella della moglie defunta
- Sorprendentemente, il matrimonio tra zio e nipote non è esplicitamente vietato in Levitico 18: il testo vieta solo il matrimonio tra uomo e zia, non tra donna e zio. L’ebraismo ortodosso lo considera permesso e persino meritorio; la Chiesa Cattolica lo considera impedimento ma dispensabile
- Le diverse correnti dell’ebraismo contemporaneo hanno approcci molto differenti a Levitico 18: dall’ortodossia (pienamente normativo) al riformato (non più vincolante)
Conclusione: La Chiesa Cattolica non “interpreta cavillosamente” la legge divina, ma esercita la potestà delle chiavi conferita da Cristo per discernere tra ciò che è legge naturale permanente e ciò che è disciplina ecclesiastica modificabile, sempre per il bene dei fedeli.
Introduzione
Nel capitolo diciottesimo del libro veterotestamentario del Levitico troviamo un elenco di divieti sessuali:
6 Nessuno di voi si accosterà ad alcuna sua parente carnale per scoprire la sua nudità. Io sono l’Eterno. 7 Non scoprirai la nudità di tuo padre o la nudità di tua madre; è tua madre; non scoprirai la sua nudità. 8 Non scoprirai la nudità della moglie di tuo padre; è la nudità di tuo padre. 9 Non scoprirai la nudità di tua sorella, la figlia di tuo padre o la figlia di tua madre, sia essa nata in casa o nata fuori. 10 Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia, poiché la loro nudità è la tua stessa nudità. 11 Non scoprirai la nudità della figlia della moglie di tuo padre, generata da tuo padre; è tua sorella; non scoprire la sua nudità. 12 Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre; è parente stretta di tuo padre. 13 Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre, perché è parente stretta di tua madre. 14 Non scoprirai la nudità del fratello di tuo padre; non ti accosterai a sua moglie; è tua zia. 15 Non scoprirai la nudità di tua nuora; è la moglie di tuo figlio; non scoprire la sua nudità. 16 Non scoprirai la nudità della moglie di tuo fratello; è la nudità di tuo fratello1. 17 Non scoprirai la nudità di una donna e di sua figlia; non prenderai la figlia del figlio di lei, né la figlia della figlia di lei per scoprirne la nudità; sono parenti stretti di lei; è un incesto. 18 Non prenderai una donna insieme con sua sorella per farne una rivale, scoprendo la sua nudità mentre l’altra è ancora in vita. (Lv 18,6-18)
Poiché il libro del Levitico presuppone l’esercizio della sessualità all’interno di unioni stabili (anche se poligamiche, cfr. Lv 18,8), la tradizione rabbinica (Mishneh Torah di Maimonide, Hilkhot Issurei Biah 1,4-5) interpreta questi divieti come impedimenti matrimoniali e non solo come divieti di atti sessuali occasionali (“scoprire la nudità”).
Lv 18,6-13 copre relazioni fino al 3° grado di parentela, sia in linea retta che collaterale (si veda l’immagine “i cinque gradi di parentela”), includendo sia la consanguineità che l’affinità . Le proibizioni si estendono, poi, anche oltre i gradi di parentela stretta per includere relazioni acquisite tramite matrimonio (vd. Lv 18,14-18).
Sebbene tra le attuali correnti dell’ebraismo solo quella Ortodossa consideri il passo del Levitico pienamente normativo, l’applicazione di Lv 18,6-13 è pressoché letterale anche nelle altre correnti (Conservativa, Riformata e Ricostruzionista). Fa eccezione l’applicazione del versetto 14 operata dalle ultime due correnti dell’ebraismo. Queste permettono il matrimonio tra nipote e zia acquisita poiché considerano la Torah un documento storico con valori morali, ma non legge vincolante.
Aggiungo, per completezza, che per tutte le correnti dell’ebraismo il matrimonio tra zio e nipote consanguineo è permesso poiché non compare nella lista di divieti biblici del Levitico e il versetto che vieta il matrimonio tra zia e nipote consanguineo (v. 14) non è interpretato in senso simmetrico.
Come la Chiesa Cattolica ha recepito Lv 18,6-13?
Per la Chiesa Cattolica la legge levitica, in quanto legge cerimoniale-giudiziale del popolo d’Israele, non vincola i cristiani se non nella misura in cui esprime la legge naturale2. Per cui la Chiesa Cattolica, distinguendo nel brano del Levitico una dimensioni morale ― permanente, universale, espressione della Legge Natura che vieta ciò che è intrinsecamente disordinato e perciò inabrogabile ―, da una dimensione cerimoniale3 relativa alle leggi di purità ― abrogata da Cristo con la sua venuta ― ha escluso ciò che in Lv 18,6-13 era abrogabile e ha mantenuto l’inabrogabile4.
I Divieti Assoluti
La Chiesa non ha mai permesso e non permette mai il matrimonio nella linea retta (genitori-figli, nonni-nipoti, Lv 18,6-8.10) né nel secondo grado della linea collaterale consanguinea (fratelli e sorelle, Lv 18,9.11). Questi rapporti sono considerati incesto in senso stretto.
Questi divieti non derivano solo dalla legge positiva del Levitico, ma anche dalla Legge Naturale, iscritta da Dio nel cuore dell’uomo. Teologicamente, l’incesto in questi gradi distrugge l’ontologia stessa della famiglia: confonde i ruoli fondamentali di autorità, reverenza e donazione. Un padre non può essere contemporaneamente “marito” di sua figlia, perché il rapporto genitoriale implica un’asimmetria di autorità e protezione che è incompatibile con la parità e la donazione reciproca richiesta dal sacramento del matrimonio. San Tommaso d’Aquino spiega che c’è una “naturale repugnanza” a unirsi a chi è “una sola carne” con noi per discendenza diretta.5
Lo stesso rigore assoluto si applica all’affinità in linea retta, cioè ai rapporti con i parenti acquisiti attraverso il matrimonio. Il Levitico proibisce esplicitamente di “scoprire la nudità” della moglie del padre (matrigna, Lv 18,8), della moglie del figlio (nuora, Lv 18,15), e della figlia della moglie o delle sue discendenti (figliastra e nipoti acquisiti, Lv 18,17). La Chiesa Cattolica, pur classificando tecnicamente questo impedimento come di diritto ecclesiastico — poiché il vincolo di affinità nasce da un atto umano libero e non dalla natura biologica — lo tratta con la stessa severità del diritto naturale e non lo dispensa mai (Can. 1092 del Codice di Diritto Canonico: “L’impedimento di affinità in linea retta annulla il matrimonio in qualsiasi grado”).
La motivazione teologica risiede nel principio biblico della “una sola carne” (Gen 2,24): il matrimonio crea un vincolo reale che estende la parentela alle rispettive famiglie, rendendo i rapporti sessuali con gli affini in linea retta moralmente equivalenti all’incesto con i consanguinei. Sebbene questo vincolo non appartenga allo stesso ordine ontologico della consanguineità, la sua gravità intrinseca — che distrugge la dignità della persona e l’ordine familiare — induce la Chiesa a non avvalersi mai del potere tecnico di dispensa che teoricamente possiederebbe. In questo modo, la Chiesa tratta l’affinità in linea retta di fatto come se fosse di diritto naturale, riconoscendo che certi atti sono sempre e comunque contrari alla dignità umana e al disegno di Dio sulla famiglia, indipendentemente dalla classificazione giuridica formale.
I Divieti Relativi
Sebbene Levitico 18,12-13 vietasse il matrimonio tra nipote e zia consanguinea o acquisita, la chiesa non lo ha considerato un precetto vincolante, sia perché non prevedeva il precetto simmetrico, sia perché non viola l’ordine naturale della famiglia nello stesso modo in cui lo violano le unioni in linea retta o tra fratelli. Nonostante ciò la Chiesa ha vietato inizialmente i matrimoni sino al settimo grado di parentela, arrogandosi però il diritto di dispensarli essendo tale legge di origine ecclesiastica.
Il Concilio Lateranense IV (1215), sotto Papa Innocenzo III, ridusse il divieto al 4° grado (i cugini primi), riconoscendo che un divieto così ampio era diventato ingestibile e portava a nullità matrimoniali continue.
Il matrimonio tra zio e nipote (3° grado) e tra cugini primi (4° grado) è tuttora un impedimento dirimente di legge ecclesiastica. Tuttavia, il Vescovo o la Santa Sede possono concedere la dispensa se vi sono “gravi e giuste cause” (storicamente concesse per ragioni dinastiche alle famiglie reali europee, come gli Asburgo, o oggi per gravi motivi pastorali o sociali in piccole comunità isolate).
L’impedimento di affinità (es. sposare la sorella della propria defunta moglie, permesso dal Levitico) era anch’esso soggetto a dispensa fino all’introduzione del Codice di Diritto Canonico del 19836.
Perché vietare e poi dispensare?
La teologia cattolica giustifica l’estensione dei divieti (fino al 4° grado) e il potere di dispensa attraverso tre principi fondamentali:
- A. La Teologia dell’Esogamia e la “Carità Sociale” (Sant’Agostino). Sant’Agostino, nel De Bono Coniugali, offre la più brillante giustificazione teologica dei divieti di parentela. Se gli uomini si sposassero sempre all’interno della propria famiglia (endogamia), la società rimarrebbe chiusa in clan isolati. Il divieto di sposare i parenti (esogamia) “costringe” gli esseri umani a cercare l’amore al di fuori del proprio nucleo familiare, allargando i legami di fraternità e creando una società più ampia basata sulla carità cristiana.
Quando la Chiesa concede una dispensa (es. tra cugini), lo fa perché, in quel caso specifico, il bene pastorale o il mantenimento di un nucleo familiare già esistente supera il “danno” sociale dell’endogamia7. - B. Il “Potere delle Chiavi”. Cristo ha affidato alla Chiesa il potere di “legare e sciogliere” (Matteo 16:19). Poiché i divieti oltre la linea retta e i fratelli non violano la Legge Naturale (non c’è una repugnanza biologica o ontologica assoluta tra due cugini), essi sono leggi positive create dalla Chiesa per il bene comune. Essendo leggi umane/ecclesiastiche, l’autorità che le ha create (la Chiesa) ha il potere teologico e giuridico di sospenderle (dispensa) quando la legge, in un caso particolare, risulterebbe oppressiva o contraria al bene delle anime (salus animarum suprema lex).
- C. La tutela della dignità della donna e della famiglia. Nell’enciclica Casti Connubii (1930), Papa Pio XI ribadisce la sacralità del matrimonio e la legge naturale contro l’incesto. Tuttavia, la Chiesa ha storicamente usato le norme sui gradi di parentela per proteggere le donne. Nelle culture antiche, costringere una donna a sposarsi fuori dal proprio clan significava impedirle di essere trattata come “proprietà” o preda di guerra all’interno della propria famiglia estesa, elevando il matrimonio a un patto libero tra famiglie diverse.8
Conclusioni
Di fronte a Levitico 18,6-18, l’approccio cattolico si distingue nettamente da quello delle correnti ebraiche. Mentre l’ebraismo ortodosso considera la norma biblica pienamente normativa e le correnti liberali la interpretano come documento storico, la Chiesa Cattolica opera una distinzione teologica precisa: ciò che è Legge Naturale (incesto in linea retta e tra fratelli, inclusa l’affinità in linea retta) è inabrogabile e mai dispensabile; ciò che è Legge Ecclesiastica (matrimoni tra zii/nipoti e cugini) è dispensabile in vista del bene delle anime.
Questa distinzione non è un “alleggerimento” della norma biblica, ma l’esercizio del “potere delle chiavi” ricevuto da Cristo (Mt 16,19): la Chiesa ha il potere di legare e sciogliere, di conservare ciò che è eterno e di adattare ciò che è disciplinare. Il Levitico esprimeva una legge per il popolo d’Israele; la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, ne ha distinto il nucleo morale permanente, mantenendo l’inabrogabile e dispensando dall’abrogabile quando il bene dei fedeli lo richiedeva.
In questo modo, la Chiesa non contraddice la Scrittura, ma la interpreta alla luce della Rivelazione compiuta in Cristo e della tradizione vivente, esercitando fedelmente la sua autorità magisteriale in materia matrimoniale.
Note
- Questo divieto levitico sembra contraddire la legge del levirato (Dt 25,5-10), che imponeva al fratello del defunto di sposarne la vedova per suscitare discendenza. La tradizione ebraica ha risolto questa apparente contraddizione interpretando Lv 18,16 come divieto valido quando il fratello è ancora in vita o quando il levirato non è stato adempiuto. ↩︎
- San Tommaso d’Aquino, Summa Theologica, I-II, q. 98-105: distinzione sistematica tra precetti morali, cerimoniali e giudiziari della Legge antica;
Concilio di Firenze, Decretum pro Iudaeis (1442): «Le osservanze cerimoniali della Legge antica […] hanno cessato con la venuta di Cristo»;
Concilio di Trento, Decretum de iustificatione (1547), can. 11: condanna chi afferma che la Legge mosaica obbliga i cristiani. ↩︎ - Concilio di Gerusalemme (Atti 15,19-29): gli Apostoli stabiliscono che i cristiani non sono obbligati alla Legge mosaica, salvo alcune norme minime di diritto naturale;
San Tommaso d’Aquino, Summa Theologica, I-II, q. 103, a. 3: «Le leggi cerimoniali cessano di essere obbligatorie per la venuta di Cristo»;
Catechismo della Chiesa Cattolica, 1963-1964: la Legge antica è santa ma imperfetta, preparatoria alla Legge nuova. ↩︎ - Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC), n. 2388: «L’incesto consiste in relazioni intime tra parenti o affini a un grado che impedisce il matrimonio tra loro. […] L’incesto è un atto gravemente contrario alla legge naturale e alla dignità della persona».
Cfr. Codice di Diritto Canonico (1983), Can. 1091 § 4: «Non si permette mai il matrimonio se vi è il dubbio che le parti siano consanguinee in qualsiasi grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale». Nota: la Chiesa usa il metodo romano di calcolo, per cui i fratelli sono di 2° grado. ↩︎ - Cfr. Concilio di Trento (1563), Sessione XXIV, Canone 4: «Se qualcuno dirà che la Chiesa non può stabilire impedimenti che rendano il matrimonio irrituo […] sia anatema».
Cfr. Codice di Diritto Canonico (1983), Can. 1078 § 1: «L’Ordinario del luogo [il Vescovo] può dispensare […] da tutti gli impedimenti di legge ecclesiastica».
Cfr. Can. 1091 § 2: «Nella linea collaterale [il matrimonio] è invalido fino al quarto grado inclusivo». Ma dispensabile. ↩︎ - Codice di Diritto Canonico (1983), can. 1092
Pontificia Commissione per l’Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico, Responsa ad proposita dubia (1984), AAS 76 (1984), 747-748: conferma l’abolizione dell’impedimento di affinità in linea collaterale ↩︎ - San Tommaso d’Aquino, Summa Theologica, II-II, q. 88, a. 12, ad 1: la Chiesa può dispensare dai voti e dalle leggi ecclesiastiche quando il bene lo richiede.
San Tommaso d’Aquino, Summa Theologica, II-II, q. 120: l’epicheia come virtù che corregge la legge quando questa è difettosa per la sua universalità.
Giovanni Paolo II, Familiaris consortio (1981), 11: la potestà della Chiesa sul matrimonio è al servizio del bene dei fedeli. ↩︎ - Pio XI, Casti connubii (1930), AAS 22 (1930), 539-592: distingue tra impedimenti di diritto divino e di diritto ecclesiastico
Codice di Diritto Canonico, can. 85-93: dottrina sulle dispense dalle leggi ecclesiastiche
Codice di Diritto Canonico, can. 1078: potestà di dispensare dagli impedimenti matrimoniali. ↩︎
